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giovedì 8 novembre 2012

x chiedere una casa : Bando aperto fino al 6 dicembre 2012

 VICENZA COMUNE

Settore Servizi Sociali e Abitativi
 Unità Operativa Servizi Abitativi  
 C.à Mure S. Rocco n.34
II II II II II II
Ai sensi della Legge Regionale n. 10/96 e succ. modifiche ed integrazioni, si informa che è indetto il bando di 
concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) per l’anno 2012, per gli 
alloggi che si renderanno disponibili per l’assegnazione in locazione semplice nel corso di validità della 
graduatoria stessa.
Possono partecipare al presente bando sia i nuovi aspiranti all’assegnazione, sia coloro che sono già 
collocati nella graduatoria relativa al bando indetto nell’anno 2011.
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
 Il cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea, purché sia residente nel Comune di 
Vicenza o sia residente altrove ma svolga la propria regolare attività lavorativa esclusiva o principale nel  Comune di Vicenza. Il cittadino extracomunitario può accedere in condizioni di parità con quello italiano
se è titolare di permesso di soggiorno almeno biennale o di carta di soggiorno e se al momento della 
presentazione della domanda esercita regolare attività lavorativa,  subordinata o autonoma,  anche a 
tempo determinato (art.40 comma 6 D.Lgs.286/98 come modificato dalla L.30.07.2002 n.189); se 
residente a Vicenza, è ammesso anche se collocato in mobilità o cassa integrazione o percepisca una 
pensione di qualunque tipo.
 Il richiedente il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un 
alloggio o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale sia superiore a € 3.123,45 (50% pensione 
minima INPS anno 2012). In pratica  non si può presentare domanda in caso di proprietà o quote di 
proprietà con valore catastale superiore a € 52.057,5 (anche in capo a diversi componenti familiari). La 
rendita catastale (R.C.L.) è indicata nell’atto di compravendita o nel modello 730 (QUADRO B REDDITI
DEI FABBRICATI) o UNICO (QUADRO RB). 
 Il richiedente che non abbia avuto precedenti assegnazioni in proprietà di alloggio, realizzato con 
contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti 
Pubblici, semprechè l’alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno 
(es. case assegnate a riscatto dall’Ater, mutui agevolati concessi dalla Regione, dallo Stato dal Comune, 
ecc.)
 Il richiedente il cui reddito annuo del nucleo familiare riferito all’anno 2011 non superi i seguenti limiti:
nucleo familiare reddito imponibile reddito imponibile
da lav. Dipendente da lav. Autonomo
1 o 2 componenti 40.420,00 24.252,00
3 componenti 40.936,46 24.768,46
4 componenti 41.452,92 25.284,92
5 componenti 41.969,38 25.801,38
6 componenti 42.485,84 26.317,84
7 componenti 43.002,30 26.834,30
8 e più componenti 43.518,76 27.350,76
In caso di figli a carico il limite di accesso è ulteriormente aumentato di € 516,46 per ogni figlio fino ad un 
massimo di € 3.098,74.
 Per  nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli, 
legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Ai fini dell’attribuzione dei 
punteggi per  formazione della graduatoria, saranno conteggiati, quali componenti il nucleo familiare, 
anche i nascituri, come previsto art. 67, comma 1) della L.R. 28.01.2002 N. 5, previa presentazione di 
adeguata certificazione medica.
- Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i 
collaterali fino al terzo grado,  purchè la stabile convivenza con il  richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando e sia dimostrata nelle forme di legge 
(vale a dire sia stata iscritta regolare residenza anagrafica).
- Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di 
parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata
all’assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso che rientrino nelle condizioni indicate 
all’art. 7, comma 1, lett. a) n. 4 e n. 5 (Anziani ultrasessantenni non autosufficienti o componente
portatore di handicap).Tale ulteriore forma di convivenza deve ai fini dell’inclusione economica e 
giuridica nel nucleo familiare, essere instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del 
bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.
- Per il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea sono considerati componenti del nucleo i 
familiari residenti in Italia, secondo le disposizioni applicabili ai cittadini italiani, e per quelli per i quali 
è stato chiesto il ricongiungimento (allegare copia del nulla osta rilasciato dall’Autorità competente).
 Il richiedente che non occupi senza titolo un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o non lo abbia in 
precedenza ceduto senza autorizzazione.
QUANDO DOVE E COME PRESENTARE DOMANDA
In seguito all’entrata in vigore della L.183/2011 non è più possibile richiedere la documentazione relativa a
dati in possesso della Pubblica Amministrazione. Le informazioni necessarie alla valutazione della domanda 
di alloggio dovranno pertanto essere autocertificate, cioè scritte di pugno dal richiedente e dovranno essere 
prodotti solo i documenti indicati nella domanda. 
Per tale motivo il modulo di domanda e le modalità di ritiro e consegna 
saranno diverse dagli anni precedenti. Precisamente il richiedente dovrà:
1. Ritirare il modulo che sarà in distribuzione a partire dal giorno 6 novembre 2012 presso:
U.O. Servizi Abitativi (Ufficio Casa) C.à Mure S. Rocco n.34 Lunedì-Venerdì 9,30 -12,30
Martedì e Giovedì anche 15,30-18,00
U.R.P. Piano Terra – Palazzo Trissino
C.so Palladio n.98
Lunedì-Venerdì 9,00-12.30
Martedì e Giovedì anche 17,00-18,30
Sedi delle Circoscrizioni Circ. 1 Levà degli Angeli n.11
Circ. 2 Via E. De Nicola n.8
Circ. 3 V.le della Pace n.91
Circ. 4 Via Turra n.70
Circ. 5 Via Lago di Pusiano n.7
Circ. 6 Via Thaon di Revel n.44
Circ. 7 Via Vaccari n.107
Secondo gli orari d’ufficio 
2.  Compilarlo  con attenzione  segnando esclusivamente le voci che corrispondono alla situazione 
del richiedente ed applicare una marca da bollo da € 14,62, non in vendita presso l’Ufficio.
3.  Riconsegnarlo alla portineria di C.à Mure S. Rocco n.34 entro e non oltre il giorno 6 dicembre 2012 (21 dicembre per gli italiani residenti all’estero) da parte :
- del richiedente, che firmerà di fronte all’addetto incaricato del ritiro della domanda stessa;
- da una terza persona, purchè il modulo sia già firmato dal richiedente, allegando fotocopia di un  suo 
documento d’identità in corso di validità;
- mediante spedizione a mezzo posta tramite raccomandata A.R., indirizzata al Comune di Vicenza, U.O. Servizi Abitativi, C.à Mure S. Rocco n. 34 (farà fede la data del timbro postale), allegando fotocopia di un 
documento d’identità del richiedente in corso di validità
Il richiedente deve compilare autonomamente il modulo di domanda in 
tutte le voci di interesse. Per tutto il periodo del concorso  è possibile 
usufruire di una consulenza  della durata di un’ora  a gruppi di 10 
persone  ciascuno, per un massimo di 40  ogni mezza giornata, presso 
gli uffici del settore servizi sociali e abitativi in C.à Mure S. Rocco n.34. Laconsulenza è  finalizzata esclusivamente a  chiarire eventuali dubbi, 
mentre l’effettiva compilazione della domanda rimane compito e 
responsabilità del richiedente.    
COME SI COMPILA LA DOMANDA
Attenzione:  l’inesatta o incompleta compilazione della domanda, nonché la mancata consegna della 
documentazione richiesta, potranno comportare l’esclusione della domanda stessa o la non attribuzione di 
alcuni punteggi.
In caso di false dichiarazioni che abbiano inciso nell’attribuzione del punteggio o che riguardino il 
possesso dei requisiti di legge verrà applicato l’art.75 DPR 445/2000, che recita: “…qualora dal 
controllo…emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, e 
pertanto la domanda verrà esclusa. Inoltre verrà applicato l’art.76 DPR.445/2000, che recita: “Chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”
Nel caso di assegnazione di alloggio  ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni 
risultate false la L.R.10/96 e s.m.i. all’art.26 prevede l’annullamento dell’assegnazione.
ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE:
Pagina 1
Punto 1: v. paragrafo “Chi può presentare domanda”.
Punti 2 e 3: vanno riportati con esattezza i dati anagrafici relativi al dichiarante. 
Punto 4: in particolare colui che risiede fuori Comune dovrà specificare con precisione la sede lavorativa ed 
indicare il datore di lavoro.
Punto 5: deve essere indicato il numero di persone che costituirà il nucleo per il quale si intende chiedere
l’alloggio; tale numero potrà essere diverso dal numero dei componenti dell’attuale nucleo (es. figlio che 
intende uscire dalla famiglia di origine).
Punto 6: nel caso in cui coabitino nello stesso alloggio più nuclei familiari dovranno essere riportati nome e 
cognome dei capi famiglia ed il numero dei componenti. Se i due nuclei sono iscritti nello stesso stato di 
famiglia oppure risultano risiedere allo stesso numero civico ed interno è sufficiente autocertificarlo, altrimenti 
per ottenere il punteggio si dovrà presentare la certificazione rilasciata dall’ULSS (vd. punti 1.2 e 1.3).
Pagina 2
Punto 7: per reddito annuo si intende la somma dei redditi percepiti da tutto il nucleo familiare di cui all’art.8 
del D.P.R. n.917/1986 (redditi complessivi), dedotti gli oneri di cui all’art.10 del citato decreto (solo in caso 
di presentazione modello 730 e UNICO). In caso di reddito non imponibile (pensione sociale, pensione di 
guerra, rendita INAIL, contributi assistenziali, ecc.)  va comunque indicato il tipo di reddito (PS=pensione 
sociale; PG=pensione di guerra; ecc.).
In caso di redditi derivanti da assegno di mantenimento, si precisa che sono imponibili solo gli importi erogati 
al coniuge separato, mentre non lo sono gli importi per il mantenimento dei figli.  Vanno ugualmente 
dichiarati i redditi derivanti da attività lavorativa saltuaria e non certificati, che vengono equiparati a 
redditi di lavoro autonomo e vanno pertanto indicati nella casella riferita al lavoro autonomo.
Nel caso di nubendi (fidanzati che intendano contrarre matrimonio prima dell’assegnazione) vanno indicati i 
soli nomi e redditi dei fidanzati e non saranno considerati i redditi (o la proprietà di alloggi) dei nuclei familiari 
d’origine, anche se i fidanzati vivono ancora in famiglia.
Punto 8: v. paragrafo “Chi può presentare domanda”.
Pagina 3
Spazio riservato all’Ufficio: in questa parte sono indicate tutte le situazioni che, se esistenti alla data di 
scadenza del bando, danno diritto all'attribuzione dei relativi punteggi indicati. Dette condizioni sono 
tassativamente stabilite dalla L.R.10/96 e s.m.i. Si segnala in particolare:A) Condizioni soggettive
Punto 1. contribuzione GESCAL: il punteggio è attribuito sulla base degli anni prestati in qualità di 
lavoratore dipendente (o disoccupato) nel periodo 1948  – 1995, in quanto la trattenuta 
operata ai fini della contribuzione GESCAL è cessata al 31.12.1995. 
Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa 
integrazione o disoccupato è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento 
GESCAL.
Punto 4. la condizione si riferisce alla presenza nel nucleo di anziani, per l’assistenza dei quali sia 
erogata indennità di accompagnamento. Va allegata copia del relativo provvedimento di 
erogazione o il relativo certificato di riconoscimento dell’invalidità. Questo punteggio non è 
cumulabile con quello di cui al punto 3.
Punto 5. questo punteggio è attribuito nel caso di presenza all’interno del nucleo familiare di una o più 
persone per le quali gli Organi competenti abbiano accertato una diminuzione permanente 
della capacità lavorativa uguale o superiore ai 2/3 (da 67% a 100%). Dovrà essere allegata 
alla domanda copia del relativo certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione Medica 
per l’accertamento dell’invalidità civile o copia della domanda di invalidità.
Punto 6. rientrano in questa categoria soltanto i lavoratori italiani emigrati all’estero che alla data di 
scadenza del bando risiedano all’estero e che abbiano intenzione di rientrare definitivamente 
in Italia. Il richiedente dovrà indicare il Comune prescelto, nella fattispecie Vicenza, in una 
dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da 
allegare alla domanda.
Punto 9. le giovani coppie sposate da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando 
dovranno autocertificare la data del matrimonio; mentre i nubendi dovranno indicare 
presumibilmente il mese e l’anno in cui intendono contrarre matrimonio.
Punto 10. il punteggio di 0,5 viene attribuito per ogni posizione conseguita in graduatorie definitive 
precedenti (pertanto non nei casi di esclusione della domanda)
Punto 11. criteri per l’attribuzione di punti da 1 a 8 per particolari condizioni sociali presenti nel territorio 
del Comune di Vicenza (delibera di C.C. n. 21/2006, con le limitazioni previste dall’ordinanza 
del CdS n. n.5245/08 del 30.09.2008, e integrata dalla delibera di C.C. n.27/08). I punteggi 
riferiti alle rispettive condizioni rientranti in più fattispecie di disagio di cui al punto 11 
- dalla lett. a) alla lett. f) - sono tra loro cumulabili fino ad un massimo di 8 punti e, 
comunque, non verranno attribuiti più di 8 punti.
B) Condizioni oggettive
punto 1.1. rientrano in questa condizione:
- il nucleo familiare che occupi un alloggio in qualche modo procurato dall’assistenza 
pubblica per un tempo determinato;
- il nucleo familiare che abita un alloggio improprio.
Questo punteggio non è cumulabile con quello del punto 2.2 (alloggio antigienico).
punti 1.2 e 1.3. non è ritenuta coabitazione quella esistente tra genitori e figli o tra fratelli, salvo il caso che il 
figlio o il fratello abbia una famiglia propria (coniuge e/o figli).
E’ coabitazione l’ospitalità autorizzata presso alloggio ERP.
Le condizioni oggettive da 1.1 a 2.2 vanno comprovate da apposita certificazione rilasciata dall’ULSS di 
competenza, che è possibile richiedere al momento della presentazione della domanda, mediante la 
compilazione di un modulo ed il versamento di  € 23,00 da effettuare alle poste entro la scadenza del 
concorso.
punto 2.3. La condizione  di “richiedenti privi di alloggio“ esiste in caso di  effettiva ed oggettiva 
mancanza di un’abitazione, (escluse situazioni di ospitalità o coabitazione in alloggi altrui)
che deve durare da almeno un anno.
Nel caso in cui alla scadenza del bando il richiedente non sia in possesso di 
documenti o dati richiesti, potrà integrare la domanda presentandoli alla portineria 
di C.à Mure S. Rocco n.34 entro e non oltre il 15 gennaio 2013.

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Edilizia residenziale pubblica " case popolari " (bando e graduatorie)

Aggiornato al: 05/11/2012


Per fare richiesta degli alloggi del Comune è necessario partecipare ad un concorso che viene bandito ogni anno.
Per l'anno 2012 la domanda si può presentare dal 06.11.2012al 06.12.2012 (entro il 21.12.2012 per i lavoratori emigrati residenti all'estero).
http://www.comune.vicenza.it/docalbo/743-Bando_ERP_2012.pdf

Possono partecipare al bando:

i cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea, residenti o che svolgono la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Vicenza. In questo caso è richiesta la dichiarazione del datore di lavoro che attesta lo svolgimento dell'attività lavorativa al momento della presentazione della domanda.

I cittadini extracomunitari residenti che svolgono la propria attività lavorativa anche a tempo determinato, o collocati in mobilità o cassa integrazione o che percepiscono una pensione di qualsiasi tipo o l’assegno di disoccupazione, o non residenti che svolgono la propria attività lavorativa nel Comune di Vicenza, titolari di permesso di soggiorno da almeno due anni o di carta di soggiorno.
Ai cittadini extracomunitari è sempre richiesta la dichiarazione del datore di lavoro o altra documentazione che attesta la presenza di una delle situazioni descritte
Il limite di reddito per poter presentare la domanda è:

di € 24.252,00 corrispondenti ad  € 40.420,00 convenzionali annui derivanti da lavoro dipendente o pensione;
o di € 24.252,00 annui derivati da lavoro autonomo.

Il limite del reddito sopra indicato è riferito ad un nucleo familiare di una o due persone adulte.

Per ogni ulteriore componente il limite viene aumentato di  € 516,46 e per ogni figlio minore a carico si applica un ulteriore maggiorazione di  euro 516,46 fino ad un massimo di € 3.098,74
Vedi la tabella riportata nel bando al paragrafo "chi può presentare la domanda"
Le condizioni che danno diritto a punteggio sono indicate nel bando  ai paragrafi: "condizioni soggettive" e "condizioni oggettive"

Ultimato il concorso e valutate le domande, viene formulata una graduatoria in base alla quale vengono assegnati gli alloggi popolari.

Come fare

In seguito all’entrata in vigore della L.183/2011 sulla decertificazione, in occasione di questo bando di concorso il modulo di domanda e le modalità di ritiro e consegna sono diverse dagli anni precedenti. Il richiedente:
1. ritira il modulo nelle sedi che effettuano la distribuzione;
2. lo compila con attenzione segnando esclusivamente le voci che corrispondono alla sua situazione, applica una marca da bollo da € 14,62, non in vendita presso l’Ufficio e allega i documenti eventualmente necessari riportati nel modulo;
3.  lo riconsegna presso la portineria del settore servizi sociali e abitativi:

Il richiedente è responsabile di ciò che dichiara.
Per avere informazioni telefoniche:
contattare il numero 0444/221750 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.30 e dalle ore 12.30 alle ore 13.00

Dove e quando

Il modulo di domanda può essere ritirato dal 6 novembre presso:
Unità Operativa Servizi Abitativi - Ufficio Casa - Contrà Mure S. Rocco, 34 -
dal lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00
Ufficio Relazioni con il Pubblico – Palazzo Trissino – C.so Palladio n.98:
dal lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

Circoscrizione 1 Levà degli Angeli n.11
Circoscrizione 2 Via E. De Nicola n.8
Circoscrizione 3 V.le della Pace n.91
Circoscrizione 4 Via Turra n.70
Circoscrizione 5 Via Lago di Pusiano n.7
Circoscrizione 6 Via Thaon di Revel n.44
Circoscrizione 7 Via Vaccari n.107

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
martedì e giovedì: circoscrizione 1 dalle 15.30 alle17.00 circorscrizioni 2-3-4-5-6-7 dalle 17.00 alle 18.30

Il modulo di domanda si riconsegna entro il 6 dicembre presso la portineria del settore servizi sociali e abitativi in C.à Mure S. Rocco n.34:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 18.00

Per tutto il periodo del concorso è possibile usufruire di una consulenza della durata di un’ora a gruppi di 10 persone ciascuno.
Le consulenze  si svolgeranno presso gli uffici del settore servizi sociali e abitativi in C.à Mure S. Rocco n.34 epotranno  essere prenotate dal lunedì al venerdì dalle 9.30 e il martedì e il giovedì dalle 15.30.
Le consulenze verranno garantite  nei seguenti orari:
al mattino 9,30 - 10,00 - 10,30 - 11,00 
nei pomeriggi di martedì e giovedì 15,30 - 16.00 -  16.30 - 17.00.
Verranno consentite non più di 40 prenotazioni ogni mezza giornata.
Graduatorie in vigore
Collegamento alle pagine del Settore Servizi sociali e abitativi:http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/socialieabitativi/

venerdì 26 ottobre 2012

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domenica 1 gennaio 2012

Libero informa ... contanti... e molto altro ...Post manovra Monti

C’è poco da scherzare. I contribuenti non sanno più come comportarsi con i contanti. Dopo la manovra Monti il denaro sembra veramente diventato lo sterco del demonio. Eppure quando si va alle Poste per pagare una bolletta non si può usare la carta di credito: vanno utilizzati  Postamat o Bancomat, oppure cash. È vero che la luce o il gas non superano solitamente i duecento euro, ma allora come è possibile abituarsi all’utilizzo della moneta elettronica se poi certi uffici para-pubblici sono rimasti indietro? Queste però sono bazzeccole rispetto ai gravi problemi - prima di tutto di comprensione - che i divieti di Monti hanno imposto: dalle lettere che ci sono arrivate abbiamo notato che i cittadini non sanno come comportarsi. C’è chi ha paura di mandare bonifici alla figlia. Capite? C’è chi  è iscritto all’albo dei residenti all’estero e teme di spostare da un conto italiano a uno estero 50mila euro. Conto su conto, non con la valigetta piena di banconote...
Parecchie domande, che abbiamo girato allo studio Pirola Pennuto Zei & Associati, si concentrano molto sul grande fratello fiscale. La domanda secca è questa: posso prelevare più di mille euro in banca? Risposta: sì. Ovvio però che in questo caso può scattare l’accertamento. Ma anche qui, prima di rispondere automaticamente alle richieste dell’Erario, va controllato se la richiesta di informazioni è motivata. Se poi lo fosse, prima di replicare, è meglio consultarsi con il proprio commercialista: c’è infatti il rischio che una dichiarazione innocua sia interpretata diversamente dagli uomini del Fisco.
C’è poco da scherzare dunque. Come dicono i consulenti fiscali e legali dello studio  - il più grande d’Italia - che ci aiuta nell’operazione “sportello Libero”, prima di partire in quarta con la casa, un bonifico o, semplicemente, col pagamento di un’imposta, è meglio conoscere bene pro e contro. Talvolta si scopre un modo per pagare meno tasse. Mandateci pure i vostri dubbi. Le tasse non vanno mai in vacanza.
di Giuliano Zulin
Di seguito le domande e le risposte
Una casa con inquilino moroso
Ho un appartamento affittato a canone concordato (3+2 ). Essendo l’inquilino moroso ho avviato le pratiche per lo sfratto. Ci sono possibilità di avere minore imposizione fiscale? Grazie. 
 G.B. Parodi
Purtroppo la risposta è negativa per quanto riguarda l’Imu: non rileva, purtroppo, l’effettivo reddito che si può ritrarre dall’immobile. Come aggravante segnaliamo che il decreto “mille proroghe” di fine anno ha prorogato per tutto il 2012 ed in certe situazioni il blocco degli sfratti. Per quanto riguarda l’Irpef e le relative addizionali in caso di inquilino moroso è possibile non corrispondere le imposte sui canoni di locazione dal momento di conclusione del procedimento di sfratto e, per i canoni precedenti a tale momento non incassati, l’imposta corrisposta da diritto ad un credito di imposta di pari importo.
* * *
Da prima a seconda abitazione
Vivo in casa di proprietà di mia madre. Penso che dovrò pagare l’Imu come seconda casa. L’appartamento è di 95 mq, 5 vani.  Mi conviene passarla a mio nome?
Stefano Orlandoni
L’idea è senza dubbio valida e consente di usufruire della più basse delle aliquote previste per l’Imu (0,4%) nonché della detrazione di  200 euro su base annua nel limite dell’imposta dovuta; tuttavia è opportuno un calcolo di convenienza per confrontare il risparmio di Imu  con i costi connessi alla donazione. Poiché l’Imu  scatta il 1° gennaio 2012 e per tutto il tempo in cui la casa resta di proprietà della mamma si pagherà l’Imu  come “seconda casa” potrebbe essere opportuno assumere una decisione sulla base dei parametri sopra indicati il più presto possibile. Non si avrà diritto alle detrazioni.
* * *
In attesa del  nuovo Catasto
Io e mia sorella possediamo una villa in Provincia di Belluno, di due piani con due numeri civici, per un totale di 12 vani:  una casa bella ma non di lusso classificata A2. Io abito al piano terra  e non ho pagato l’Ici come prima casa  ma per il restante come seconda casa per    200 euro nel 2011.  Mia sorella non è residente e ha pagato per il 2011 circa  300    di Ici  come seconda casa.  Considerando che i mq. della casa sono in totale circa 200 quanto pagheremo  di Imu?
Maurizio De Bona
Purtroppo le informazioni fornite non sono sufficienti a dare una risposta puntuale. In ogni caso si può facilmente affermare che nel caso specifico si dovrà pagare di più rispetto alla “vecchia” Ici per queste brevi considerazioni: 1) i valori catastali di riferimento saranno   maggiori rispetto al passato a causa dell’aumento del coefficiente moltiplicativo (160 in luogo di 100); 2) non esiste più alcuna agevolazione sulla casa destinata ad abitazione principale che prima era esente ed ora pagherà lo 0,4% sul valore di riferimento (salvo possibili limitate riduzioni che il Comune in cui si trova l’immobile potrà deliberare). Segnaliamo che i metri quadrati ad oggi non sono direttamente rilevanti ma lo diventeranno in occasione della probabile riforma del Catasto annunciata per la Fase 2.
* * *
Usufrutto o comodato d’uso?
In seguito alla divisione ereditaria del 2004, sono comproprietario della casa dei miei genitori per 1/3 (i restanti 2/3 sono di mia madre e mia sorella). Essendo sposato e vivendo in un alloggio diverso, volevo sapere se ho la possibilità di non pagare l’Imu seconda casa per questo 1/3 ereditato, dove tra l'altro oggi ci vive solo mia madre. È  possibile solo con un atto di usufrutto (costa circa 2000 euro) oppure fiscalmente è valido anche un atto di comodato d’uso gratuito   nei confronti di mia madre?
lettera firmata
A stretto rigore stando alla lettera della legge non è possibile ipotizzare che sul terzo ereditato occupato dalla mamma, in quanto coniuge superstite, si possa applicare il regime più favorevole dell’Imu. Ragioni sistematiche al contrario (la mamma, se abbiamo inteso bene dal quesito, occupa l’unità abitativa a titolo di usufrutto legale) inducono a ritenere che si possa far valere il diritto ad usufruire dell’Imu  ridotta sull’intero valore della casa di abitazione. Il comodato d’uso gratuito non risolve la questione e quindi è del tutto inutile e stipulare un contratto di usufrutto potrebbe non solo essere inutilmente oneroso ma anche probabilmente impossibile in quanto la mamma, per effetto della successione, occupa già l’unità abitativa per l’intero a titolo di usufrutto legale e quindi si troverebbe a “comprare” un diritto che già le spetta.
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Un monolocale a Tenerife
Ho un monolocale a Tenerife che non mi da nessun reddito, pago le tasse in Spagna. Cosa devo fare ai fini fiscali? Non è stato mai denunciato, l’ufficio delle entrate al quale mi sono rivolta, mi ha detto che non andava fatto. 
lettera firmata
Se Lei è  proprietario del monolocale è obbligato a pagare in Italia l’imposta (nella misura dello 0,76%) sul valore dello stesso, costituito dal suo costo di acquisto o dal relativo valore di mercato.  Potrà dedurre da tale imposta quanto pagato a titolo di imposta patrimoniale in Spagna. Il valore dell’immobile si sarebbe dovuto indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
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I miei risparmi tutti in mattone
Sono un settantunenne,  non sono un italiano benestante ma  nella vita, avendo fatto la formica, ho realizzato  un’abitazione in Novara, città di residenza. Mio figlio si è fatto soffiare la  casa dalla moglie che poi lo ha sbattuto in strada e così mi sono sobbarcato l'acquisto di un nuovo alloggio da destinargli quale abitazione (mantenendolo intestato a me). Sono inoltre proprietario di una piccola baita ristrutturata da me in Valsesia. Sono altresì riuscito ad acquistarmi un bilocale di 40 mq. a Pietra Ligure. Vi sarei immensamente grato se riusciste a darmi delle indicazioni di massima che mi lascino dormire. 
Gaudenzio Ferrandi
Andiamo con ordine. L’abitazione di Novara che, se abbiamo bene inteso, è quella in cui è fissata la residenza ed è effettivamente abitata dal lettore, può senza dubbio usufruire dell’Imu all’aliquota più favorevole (0,4% salvo aumenti o riduzioni del Comune nell’ordine dello 0,2%) e gode della detrazione fino ad un massimo di 200 euro annui. L’alloggio utilizzato dal figlio sconta invece l’aliquota Imu  dello 0,76% salvo aumenti o riduzioni del Comune nell’ordine dello 0,3% e non gode di alcuna detrazione. Per poterla ricondurre ad un regime più favorevole, fatti salvi alcuni particolari nella vicenda personale del figlio che non emergono dal quesito, si potrebbe pensare di donare allo stesso il diritto di abitazione mantenendo la nuda proprietà in capo al lettore (anche in questo caso un calcolo di convenienza dovrà raffrontare il costo dell’operazione con il risparmio ottenibile). Sulla baita e sul bilocale purtroppo dovrà rassegnarsi a pagare l’Imu  più elevata dello 0,76% sul valore catastale rivalutato moltiplicato con i coefficienti previsti per la categoria catastale.
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Bonifici dalla figlia farmacista
Ho donato (ufficialmente) la mia farmacia a  una mia figlia, laureata in farmacia, e ne ricevo un bonifico mensile che attualmente arriva a  3.000 euro ogni tre mesi e che quindi arriva ad un totale annuo di   52.000 euro. In più, ricevo dall’Enpaf una pensione di circa 900 euro al mese, che per 12 fanno altri 10.800 euro.  In totale, dunque, incasso   62.800 euro all’anno e di conseguenza  pago  ogni anno circa 20. 635 euro.  Poiché la farmacia che ho donato comincia a denunciare molte difficoltà , vorrei sapere di quanto potrei farmi ridurre l’assegno del bonifico (naturalmente passando da un notaio) salvaguardando il più possibile ambo le parti.
lettera firmata
La riduzione dell’importo mensile di   3.000  euro che riceve a seguito della donazione della farmacia a sua figlia dovrà dipendere da vari fattori, come ad esempio, la diminuzione della redditività futura della farmacia, della liquidità mensile che la farmacia riesce a produrre, delle aspettative di reddito, ecc. Segnaliamo inoltre che diverse pronunce giurisprudenziali hanno sancito, nonostante l’amministrazione finanziaria sostenga il contrario, che le scelte economiche degli imprenditori ed in generale dei contribuenti non sono sindacabili e pertanto il lettore può a nostro avviso muoversi con una certa libertà.
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Un conto corrente all’estero
Sono titolare di un conto corrente estero. Gradirei sapere come si verserà la nuova imposta proposta dalla manovra Monti e se potrò ancora effettuare la dichiarazione dei redditi 2011 con il 730 del CAAF e compilare separatamente i quadri RW eccetera o sarò obbligato alla compilazione del Modello Unico.
lettera firmata
Come previsto nell’articolo 19 della Manovra Monti, gli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti - nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali - per ogni esemplare con periodicità annuale se il cliente è persona fisica sono soggette ad imposta di bollo di euro 34,20; se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta  è rapportata al periodo rendicontato. Nel suo di persona fisica, l’imposta non è  dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.  Permane l’obbligo di compilazione del Quadro RW nel caso di trasferimenti nel corso del periodo d’imposta superiore a euro 10.000.
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Vincoli nei prelievi di contante
Esistono vincoli a ritirare da conti correnti bancari somme in contanti anche dell'ordine di qualche centinaio di migliaia di euro? Le banche possono opporvisi? Verrebbero richieste spiegazioni o giustificazioni da agenzia entrate? E quali rischi in caso le giustificazioni non siano ritenute "sufficienti"?
S.Santoro
La Manovra Monti  ha previsto norme che di fatto vanno ad intensificare lo scambio e soprattutto la richiesta di informazioni che potranno essere fatte agli istituti bancari: pertanto, potranno essere richieste alle banche tutti i dati e le notizie relative a un contribuente e, in genere, tutte quelle informazioni relative a flussi finanziari e disponibilità di qualunque genere. Tale richiesta di informazioni deve però essere motivata e, pertanto, deve indicare le ragioni che la giustificano; proprio per tale motivo, le eventuali richieste fatte dall’Amministrazione Finanziaria devono essere esaminate caso per caso.  In termini generali, le banche non potranno opporsi alla richiesta di somme di denaro dai conti correnti, ma queste movimentazioni saranno segnalate alle Autorità competenti (fra cui l’Agenzia delle Entrate), la quale potrà anche effettuare tutti gli accertamenti ritenuti necessari. Qualora le giustificazioni addotte per il ritiro delle somme non fossero ritenuti sufficienti l’Ufficio potrebbe procedere agli accertamenti del caso. Occorre inoltre considerare il rispetto della normativa antiriciclaggio.
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Limite di 1000 euro e i protesti
Il limite alla tracciabilità è di 1000 euro e quindi per spese superiori bisogna usare assegni o carte di credito. Ma se uno è protestato come fa?
lettera firmata
La manovra Monti  all’articolo 12 ha ridotto da 2.500 euro a 1.000 euro la soglia massima per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore. Ad oggi, non ci risultano disposizioni particolari da applicarsi nei casi di protesto, fallimento e in genere procedure concorsuali, con la conseguenza che la regola della soglia di tracciabilità per pagamenti superiori a 1.000 euro non dovrebbe subire modificazioni in casi come quello prospettato nella domanda.
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Risparmi sul conto  svizzero
Sono pensionata, nazionalità Austria,  e ho lavorato molti anni  in Svizzera, dunque di conseguenza tutti miei risparmi sono in Svizzera. Percepisco una pensione dal mio lavoro svizzero che mi faccio accreditare sul conto in svizzera  (circa 900 franchi per 12 mesi all’anno, che sono a seconda del cambio circa 700 - 750 euro). In Svizzera questa pensione non è  tassata siccome 900 franchi è  sotto la minima tassabile. Adesso sono residente in Italia,  vivo dalla mia pensione e attingendo ai miei risparmi quando serve, il denaro che mi serve me lo spedisco dal mio conto svizzero al mio conto corrente qui in Italia. In media mi spedisco circa 1500 euro al mese.            Le mia domande: 1 dal punto di vista del fisco italiano è  corretto questo mio modo di procedere? 2 - Il fisco Italiano cosa potrebbe chiedermi?    3 - Si parla tanto di conti in Svizzera, ma se uno ha lavorato e risparmiato  in Svizzera, quale sarebbe la posizione legale di questo conto, è  legale  mantenerlo? Si dovrebbe dichiararlo?   4 - Avete qualche consiglio da darmi al riguardo?
lettera firmata
1) Dal punto di vista fiscale italiano non ci sono problemi ad avere un conto corrente in Svizzera; salvo l’obbligo di indicazione della disponibilità nel quadro RW della dichiarazione dei redditi; 2) nel caso di  trasferimenti nel corso del periodo d’imposta superiore a euro 10.000, sussiste l’obbligo di compilazione del Quadro RW; va anche detto che la Manovra Monti  ha istituito un’imposta di bollo sui conti correnti, pari per le persone fisiche a euro 34,20, per gli estratti conto inviati dalle banche; 3) è ovviamente legale mantenere un conto in Svizzera; come precisato ai punti 1 e 2 potrebbe esserci un obbligo dichiarativo; 4) dal momento che l’obbligo di compilazione del  Quadro RW in una ipotesi come quella del quesito non si presenta particolarmente oneroso, in termini di tempo e di costo, e tenendo presente che l’imposta di bollo è comunque dovuta anche se il conto corrente è italiano, riteniamo di non dover aggiungere altri elementi.
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Bonifici inviati fuori d’Italia
Se si è residenti all’estero, peraltro iscritti all’Aire, si possono spostare nel paese di residenza i propri soldi, anche se di importo superiore a 50.000 euro, naturalmente con bonifico bancario,   senza incorrere in controlli o inadempienze varie? 
lettera firmata
Dipende dal Paese in cui ha trasferito la residenza: le norme sulla residenza delle persone fisiche prevedono delle regole diverse a seconda che si è residenti in un Paese c.d. White List (nel quale si pagano ordinariamente le imposte come in Italia) o Black List (ossia in un Paese dove non si pagano normalmente le imposte e che non consente un effettivo scambio di informazioni con l’Italia). In quest’ultimo caso, fino a prova contraria, sarà comunque considerato un residente italiano che trasferisce con bonifico bancario liquidità all’estero, con i conseguenti obblighi di monitoraggio (visto che stiamo parlando di un importo superiore a 50.000 euro).   Inoltre, tenga presente che per essere considerato effettivamente residente all’estero la sola iscrizione all’Aire, seppur necessaria ed indispensabile, da sola non basta, essendo altresì  necessario che il suo centro degli affetti e degli affari sia effettivamente nel Paese estero.
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Tasse sui rifiuti su casa sfitta
Ricevo oggi 6 cartelle TARSU dal 2005 non solo gravate di mora, ma su immobile sfitto e inabitato da 10 anni.  Reddito zero, rifiuti zero...  
M.Leonardi
La disciplina della Tarsu  non è stata modificata dalla manovra Monti, quindi per la relativa disciplina, e la gestione della pratica anche in un’eventuale fase contenziosa, dovrà farsi riferimento al relativo Regolamento Tarsu  di attuazione, che può differire a seconda della propria residenza.

La Casa sotto il torchio.

Una casa con inquilino moroso
Ho un appartamento affittato a canone concordato (3+2 ). Essendo l’inquilino moroso ho avviato le pratiche per lo sfratto. Ci sono possibilità di avere minore imposizione fiscale? Grazie.
G.B. Parodi
Purtroppo la risposta è negativa per quanto riguarda l’Imu: non rileva, purtroppo, l’effettivo reddito che si può ritrarre dall’immobile. Come aggravante segnaliamo che... il decreto “mille proroghe” di fine anno ha prorogato per tutto il 2012 ed in certe situazioni il blocco degli sfratti. Per quanto riguarda l’Irpef e le relative addizionali in caso di inquilino moroso è possibile non corrispondere le imposte sui canoni di locazione dal momento di conclusione del procedimento di sfratto e, per i canoni precedenti a tale momento non incassati, l’imposta corrisposta da diritto ad un credito di imposta di pari importo.