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martedì 7 giugno 2011

Per il Caff non è ancora chiaro come fare. Cedolare secca differiti i termini per il versamento.

Il 21% al Fisco, il resto al proprietario di casa. E' allettante la promessa della cedolare secca, l'opzione fiscale che consente di sottrarre alle esose aliquote Irpef (dal 23% al 43%) l'introito dei canoni di locazione degli appartamenti e di evitare anche le addizionali regionali, comunali, l'imposta di registro e i bolli. In compenso si rinuncia per tutta la durata del contratto agli aumenti del canone, Istat compreso. L'opportunità è spesso favorevole. I tempi della scelta sono ormai stretti: entro il 6 giugno vanno registrati i contratti i cui adempimenti scadevano dal 7 aprile in poi, o pagata l’imposta di registro per l’annualità scaduta per chi non opta per la cedolare. Entro il 6 luglio (termine prorogato rispetto alla scadenza originaria del 16 giugno) andrà poi pagato il primo acconto della cedolare secca.
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Con­fedilizia fa il punto sui prossimi adem­pi­menti e sulla sca­denza del paga­mento in mate­ria di cedolare secca sugli affitti 2011.
Anz­i­tutto Con­fedilizia seg­nala che — con risoluzione n. 59/E — l’Agenzia delle entrate ha isti­tu­ito i tre cod­ici trib­uto che dovranno essere usati per ver­sare l’acconto e il saldo della cedolare.
In par­ti­co­lare, la cedolare va pagata indi­cando nel Mod­ello F24 i seguenti cod­ici:
–1840 per la prima rata dell’acconto;
–1841 per la sec­onda rata dell’acconto e per l’acconto in un’unica soluzione;
–1842 per il saldo.

Si ricorda che – per effetto del d.p.c.m. 12.5.’11 – i ter­mini per i ver­sa­menti, in acconto e a saldo, da parte delle per­sone fisiche, risul­tanti dalla dichiarazione dei red­diti nonché quelli rel­a­tivi al ver­sa­mento, in acconto e a saldo, della cedolare, sono stati dif­fer­iti e sono quindi così deter­mi­nati:
–6 luglio 2011 (rispetto al prece­dente ter­mine del 16 giugno), senza alcuna mag­gio­razione;
–5 agosto 2011 (rispetto al prece­dente ter­mine del 18 luglio), mag­gio­rando le somme da ver­sare dello 0,40%
.
La risoluzione 59/E pre­cisa che in sede di com­pi­lazione del Mod­ello F24, i sud­detti cod­ici trib­uto devono essere esposti nella “Sezione Erario” in cor­rispon­denza delle somme indi­cate nella colonna “importi a deb­ito ver­sati” indi­cando, quale “anno di rifer­i­mento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il ver­sa­mento, espresso nella forma “AAAA”. Il codice trib­uto 1842 è uti­liz­z­abile anche in cor­rispon­denza degli “importi a cred­ito compensati”.
La risoluzione delle Entrate aggiunge che per i cod­ici trib­uto 1840 e 1842, in caso di ver­sa­mento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” deve essere ripor­tato il numero della rata nel for­mato “NNRR”, dove “NN” rap­p­re­senta il numero della rata in paga­mento e “RR” indica il numero com­p­lessivo delle rate. In caso di paga­mento in un’unica soluzione, nel sud­detto campo occorre indi­care “0101”.

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Dowjones MILANO (MF-DJ)--Sulla cedolare secca si e' discusso molto negli ultimi mesi, ma ora e' arrivato il tempo delle scelte: milioni di proprietari stanno decidendo di optare per la tassazione dei redditi immobiliari con aliquota al 21 o al 19% (chissa' poi perche' si chiama cedolare secca, quando le aliquote sono due? Paradossi della comunicazione di massa).
E molti, scrive Italia Oggi, sono quelli che stanno scegliendo di emergere dal sommerso: il rischio di essere denunciati e di pagare sanzioni salatissime diventa troppo alto. La disciplina ormai e' chiara, la circolare dell'Agenzia delle entrate del primo giugno ha dissipato gli ultimi dubbi. Non rimane che decidere. Dal 7 giugno infatti le norme contenute nel decreto legislativo sul federalismo fiscale diventano pienamente efficaci. glm

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Cio che è perfettamente chiaro all'agenzia delle entrate non è per nulla chiaro ai caaf.
Ieri 6 giugno uno dei tanti contribuenti ha fatto la sua dichiarazione dei redditi e ha visto conveniente la cedolare secca (risparmio di 250 €uro circa). A questo punto la funzionaria ha sospeso l'operazione di denuncia già completata  perchè la normativa è complessa, non ci sono chiarimenti, dovremo richiamarvi. Il disorientato contribuente torna a casa senza aver completato il 730. Rinviato sine die...entro una settimana..forse. Intanto telefonando all'Agenzia delle Entrate i telefoni squillano a vuoto, solo qualche gentile usciere  risponde, ma poi si finisce in una linea telefonica dove nessuno risponde. La confusione vera o artefatta è totale, il Ministero deve aprire sportelli per baipassare i CAAF e consentire di fare la denuncia dei redditi senza incorrere in sanzioni, errori, omissioni. Oppure deve obbligare i CAAF a consentire questa scelta per ora impedita. Intanto i proprietari spediscono /spediscano , la raccomandata all'inquilino per comunicare che aderiranno alla tassazione della cedolare secca, poi assumano infomazioni anche all'Agenzia delle Entrate , magari recandovicisi di persona per fare questo benedetto Modello F24. Ma la verità è ancora lontana.

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Si tratta di un sistema di tassazione alternativo a quello ordinario che sostituisce le imposte di registro e di bollo. In linea generale, l'opzione per la cedolare secca consente al locatore di applicare un regime di tassazione agevolato e semplificato. Per il periodo di durata dell'opzione, inoltre, è sospesa per il locatore la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se detta facoltà è prevista nel contratto di locazione. A tal fine, il locatore è tenuto a comunicare preventivamente con lettera raccomandata al conduttore l'intenzione di esercitare l'opzione e la rinuncia all'aggiornamento del canone. L'imposta dovuta nella forma della cedolare secca è determinata con l'applicazione di una aliquota ordinaria del 21 per cento. L'aliquota è ridotta al 19 per cento per i contratti a canone concordato. La "cedolare secca" è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni.

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domenica 5 giugno 2011

Appartamento in un vecchio monastero a Venezia

Appartamento in un vecchio monastero a Venezia
120 €
37 Visite
  • Pubblicato: 03 Giugno
  • Regione: Veneto
  • Provincia: Venezia
  • Comune: Venezia
  • Categoria: Viaggi e vacanze > Case vacanze
Guy Invia Email 3383825551
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  1. Accetto le condizioni d'uso e l'informativa sulla privacy. Il tuo messaggio sarà inviato solo all'autore dell'annuncio e non sarà reso pubblico.
Appartamento in palazzetto storico del 1600 appartenuto ad un vecchio monastero francescano situato in pieno centro storico nel cuore del caratteristico sestiere di "Castello", a 5 minuti a piedi da piazza S.Marco. L'appartamento è provvisto di 4 posti letto e cucina attrezzata. Con 4 persone il prezzo unitario giornaliero è di soli 30,00 €!
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Stanza a Mestre

giovedì 17 febbraio 2011

COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO

 

COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO


Lo deve presentare, alle Autorità di PP.SS., il Proprietario cedente; in molti Comuni si può fare la stessa cosa presso gli Uffici della Polizia Comunale.

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SE TE VOL CATAR EL MODULO  TE POL

scaricarlo....DA STO  FORUM
SCHIZA SU STO STRAMBOTO

http://www.condominioweb.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=79923

martedì 25 gennaio 2011

IN ITALIA IL 74% DELLE FAMIGLIE È PROPRIETARIO DELL'ABITAZIONE IN CUI RISIEDE

La quasi totalità delle famiglie italiane (99,9% del totale) vive in abitazione.
Dai dati Istat rilevati in occasione del 14° (1991) Censimento generale della popolazione risultano censiti 12.774.131 edifici e 38.397 complessi di edifici, per un totale di 12.812.528 unità, il 48,4% dei quali concentrato in cinque regioni: Sicilia, Lombardia, Veneto, Puglia e Piemonte
IN ITALIA IL 74% DELLE FAMIGLIE È PROPRIETARIO DELL'ABITAZIONE IN CUI RISIEDE
L'87% del patrimonio immobiliare è di proprietà di persone fisiche.
fonte L'Agenzia del Territorio ha pubblicato il volume: “Gli Immobili in Italia 2010”,
In affitto (19%) o ad
altro titolo (7%)
Immobili commerciali affittati son 58% negozi ed il 53,5%  uffici.

ISTAT terzo trimestre 2009 crollo del mercato immobiliare Fonte Agi

martedì 4 gennaio 2011

I nudi proprietari e gli usufruttuari di un bene immobile detenuto all'estero sono tenuti a compilare il modulo RW.

I nudi proprietari e gli usufruttuari di un bene immobile detenuto all'estero sono tenuti a compilare il modulo RW. Il valore da riportare è il costo storico di acquisto della proprietà o degli altri diritti reali dell'attività finanziaria o dell'investimento come risulta dalla relativa documentazione probatoria, maggiorato degli eventuali oneri accessori (spese notarili e oneri di intermediazione, ad esclusione degli interessi passivi).

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-01-04/nuda-proprieta-usufrutto-obbligati-064020.shtml?uuid=AY5Jt1wC

giovedì 30 dicembre 2010

VENETO: ZAIA, OTTIMA IDEA LA VENDITA DELLE CASE POPOLARI

(ASCA) - Venezia, 30 dic - La vendita delle case Ater? ''A me sembra che sia una ottima iniziativa perche' ci permette di dare liquidita' e dare nuove opportunita' per nuovi alloggi per i cittadini e, in particolare, di fornire case nuove''.

Cosi' il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, annunciando il provvedimento nella prossima finanziaria. Come ha spiegato l'assessore regionale di competenza, Massimo Giorgetti, gli appartamenti di 100 metri quadri saranno venduti a 60 mila euro, ovviamente per gli inquilini delle stesse case popolari.

fdm/sam/bra
(Asca)

martedì 28 dicembre 2010

Contratto in forma verbale: validità, nullità o inesistenza

Contratto in forma verbale: validità, nullità o inesistenza


La prima sentenza, a quanto risulta, in tema di validità, nullità o inesistenza di un contratto di locazione convenuto tra le parti solo in forma cosiddetta verbale, anziché in forma scritta, dopo l'entrata in vigore della legge 431/1998, fa sicuramente discutere (Trib. Pisa, sent. n. 173, 2 gennaio 2002). Infatti, secondo l'esperienza comune, la forma è la modalità attraverso la quale ogni fenomeno cosciente e volontario deve manifestarsi per potere essere socialmente apprezzabile.
In termini giuridici, invece, la forma è un modo di manifestazione del volere che, in relazione ad alcuni
contratti, il legislatore impone avvenga con un documento scritto; essa, perciò, rientra fra i requisiti essenziali del contratto, insieme all'accordo delle parti, all'oggetto e alla causa, ai sensi dell'art. 1325 cod. civ., soltanto però allorché il legislatore la preveda a pena di nullità del contratto stesso.
a cura di Gian Vincenzo Tortorici, Avvocato da Il Sole 24 ore



Un contratto può essere stipulato in forma libera o in forma scritta. In particolare, la forma scritta può assumere la veste di solennità, nel caso dell'atto pubblico, anche se più usualmente assume la veste di una scrittura privata autenticata.
Come è noto nel caso dell'atto pubblico, il contratto viene formato in presenza di un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzati, come dispone l'art. 2699 cod. civ., ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove è stato formato. Il pubblico ufficiale garantisce la provenienza delle dichiarazioni, in relazione al luogo, ai soggetti che le abbiano rese e alla loro presenza al momento della stipula. Nel caso della scrittura privata autenticata, invece, il pubblico ufficiale si limita a effettuare un riconoscimento di appartenenza delle sottoscrizioni apposte al contratto da parte dei soggetti che lo hanno formato.
Quando il legislatore impone per un atto il rispetto della forma scritta a pena di nullità, si è in presenza di una forma ad substantiam.
Con riferimento ai
contratti, il codice civile impone la forma scritta a pena di nullità, nei casi previsti dall'art. 1350 cod. civ. In tutti i casi contemplati ai numeri 1-12 di tale articolo, il legislatore ha previsto una serie di atti negoziali aventi a oggetto beni immobili, con particolare riferimento agli atti di disposizione della proprietà o di altro diritto reale, suscettibili di comportare un mutamento della condizione giuridica del bene immobile.
Tra i
contratti de quibus, si possono ricordare il trasferimento della proprietà, gli atti di costituzione e modificazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione, i contratti di locazione di immobili per una durata superiore ai nove anni.
La forma scritta è, però, imposta anche per altre ipotesi indicate da leggi speciali, come prevede il n. 13 dell'art. 1350 cod. civ. In questo caso, l'onere di forma è imposto in considerazione della funzione dell'atto e delle eventuali gravi conseguenze che ne possono scaturire.
La forma scritta ad substantiam è imposta anche per i cosiddetti negozi strumentali, che si modellano a quelli per i quali è previsto l'obbligo di forma, essendo a essi collegati, in quanto preparatori, integrativi o accessori, quali il contratto preliminare e la procura al rappresentante di concludere un contratto.
Rispetto ad alcuni
contratti, peraltro, il legislatore non impone il rispetto della forma scritta, ma piuttosto la prevede solo quale documento probatorio, nell'ipotesi di successive vertenze giudiziarie.Si ha così la forma scritta ad probationem: in questi casi, il mancato rispetto della forma prevista non comporta la nullità dell'atto, ma soltanto una limitazione dei mezzi di prova utilizzabili per dimostrarne esistenza e validità. Non si può, infatti, ricorrere alla prova testimoniale, né a quella per presunzioni.
I principali
contratti, per i quali il legislatore impone la forma scritta ad probationem sono: il contratto di transazione, di assicurazione, i patti limitativi della concorrenza, l'accordo con cui, nel contratto d'appalto, il committente autorizzi l'appaltatore a operare variazioni rispetto all'opera precedentemente convenuta.
Per tutti i
contratti a forma vincolata, ad substantiam o ad probationem actus, tuttavia, in caso di perdita del documento di una delle parti contraenti, purché incolpevole, il legislatore attenua le suddette previsioni rigorose, concedendo in ogni caso la prova per testimoni, giusta la previsione dell'art. 2724, n. 3, cod. civ.
Un terzo tipo di forma è concepita dal legislatore ad regularitatem, ovvero per esigenze di pubblicità o fiscali, come per i
contratti con cui si trasferisce la proprietà di beni mobili registrati o per quelli per cui sia richiesto il pagamento di un'imposta, quale, per esempio, la registrazione del contratto di locazione.

La disciplina del contratto di locazione
La dottrina definisce il contratto di locazione un contratto personale di godimento di un bene immobile.
Tale contratto è un contratto consensuale con efficacia obbligatoria con il quale - come previsto dall'art. 1571 cod. civ. - si costituisce, nei confronti del conduttore, il diritto al godimento, in tutto o in parte, di un bene mobile o immobile, per un tempo determinato e verso un certo corrispettivo. Per tale contratto l'art. 1350 cod. civ. ut supra prevede la forma scritta esclusivamente per i
contratti con durata superiore a nove anni e conseguentemente, per un contratto di durata inferiore, la forma è libera. La disciplina del contratto di locazione, statuita dal codice civile, è stata più volte modificata con leggi speciali a partire dalla legge 253 del 23 maggio 1950 per arrivare alla legge 392 del 27 luglio 1978, recentemente oggetto di una parziale abrogazione a seguito dell'entrata in vigore della legge 431 del 9 dicembre 1998 [ CI99-28], il cui art. 1, ultimo comma, ha disposto la forma scritta a pena di nullità per i contratti di locazione aventi a oggetto immobili destinati a uso abitativo.
Per la
locazione di immobili destinati a uso diverso da quello abitativo, invece, restano in vigore le disposizioni degli artt. 27 e segg. della legge 392/1978, che non prevedono tale obbligo. In questi casi, perciò, il contratto di locazione può essere stipulato anche in forma cosiddetta verbale, salve le ipotesi in cui sia prevista una durata ultranovenale.
Art. 13, legge 431/1998: ambito di applicazione
La problematica però insorge, in relazione al combinato disposto dell'art. 1, ultimo comma, degli artt. 13 e 14, della legge 431 del 9 dicembre 1998; quest'ultimo recita: "Ai contratti per la loro intera durata e ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi a ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data".
Due sono le fattispecie che si pongono, quindi, in evidenza:

  1. rinnovo tacito di un contratto a suo tempo stipulato in forma libera;
  2. stipulazione dopo il 29 dicembre 1998 (giorno di entrata in vigore della legge 431/1998) di un contratto di locazione a uso abitativo in forma libera, fattispecie analizzata dalla sentenza in esame, anche nel caso di un nuovo contratto rispetto a quello già in essere e regolarmente disdettato.
Nel caso a, a fronte della mancata sottoscrizione di un documento, che riproduca evidentemente le medesime condizioni contrattuali pregresse, per il rifiuto del conduttore, si possono ipotizzare le seguenti soluzioni:
  • invio con data certa del modulo, da parte del locatore al conduttore e, in assenza di firma da parte di quest'ultimo, si può ritenere il documento accettato per facta concludentia, qualora il conduttore adempia al contratto stesso, per esempio corrispondendo ritualmente il canone di locazione, il rimborso degli oneri accessori, la sua quota parte dell'imposta di registro;
  • conseguimento, da parte dell'autorità giudiziaria, di una sentenza dichiarativa della validità del contratto, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. per stabilirne per esempio la sua durata.
Nel caso b, invece, il conduttore, anche se ben difficilmente, si può avvalere o della nullità del contratto ovvero delle sanzioni previste dall'art. 13 della legge 431/1998 e chiedere che il magistrato stabilisca il giusto compenso, dal medesimo dovuto, per un contratto di durata quadriennale, con rinnovo automatico alla prima scadenza quadriennale.
In tale ipotesi, infatti, si verifica la fattispecie di un contratto simulato e pattuito in frode alla legge; di conseguenza, la prova della simulazione tra le parti può essere fornita anche tramite testimoni e senza la necessità, quindi, di produrre la controdichiarazione del contratto dissimulato, che nella fattispecie non esiste (Cass., sent. n. 1318, 9 febbraio 1998 e sent. n. 6971, 26 maggio 2000).
La sentenza del Tribunale di Pisa
La sentenza del Tribunale di Pisa n. 173 del 2 fabbraio 2002 si pone il problema della mancata prova della simulazione da parte del conduttore che sola però ha sempre consentito il legittimo riconoscimento di un contratto di locazione a equo canone a favore del conduttore stesso (Cass., sent. n. 4472, 28 marzo 2001; sent. n. 328, 13 gennaio 2000 e sent. n. 4377, 3 maggio 1999).
In questa ipotesi la soluzione del Tribunale è costituita dalla inesistenza di un contratto di
locazione inter partes in quanto per applicarsi l'art. 13 legge 431/1998 deve sussistere comunque un contratto anche se invalido, quale può essere un contratto il cui documento scritto riporti un canone differente da quello realmente corrisposto dal conduttore.
E del resto è nota la diatriba in dottrina, suffragata dalla giurisprudenza, in ordine alla distinzione tra nullità e inesistenza, quest'ultima "intesa come difetto di almeno uno degli elementi indispensabili per la produzione degli effetti giuridici tipici dell'atto".1 Per contro al contratto nullo sono attribuiti comunque effetti giuridici, seppur in misura parziale e comunque differenti da quelli che produce un contratto valido. La distinzione tra nullità e inesistenza, quindi, può servire all'interprete per risolvere meglio le questioni più controverse precontrattuali, come nella fattispecie in esame. E d'altronde la dottrina ha anche individuato la fattispecie del contratto di fatto, sempre al medesimo scopo di salvaguardare una prestazione effettuata da un soggetto a favore di un altro pur in assenza di un formale contratto sottoscritto tra loro.
Identica soluzione, poi, è stata adottata in giurisprudenza:
Cass., sent. n. 7877, 9 giugno 2000 in tema di matrimonio: "Il matrimonio tra una cittadina italiana e un cittadino israeliano celebrato in Italia secondo il rito religioso ebraico deve ritenersi nullo per contrasto con la disposizione dell'art. 26 disp. prel. cod. civ., ma non inesistente, riscontrandosi, nella specie, la sussistenza dei requisiti minimi per la giuridica configurabilità del matrimonio medesimo, e cioè la manifestazione di una volontà matrimoniale da parte di due persone di sesso diverso espressa in presenza di un ufficiale celebrante, verificandosi, per converso, una situazione di inesistenza nella sola ipotesi in cui risulti "in radice" esclusa ogni possibilità di assegnare effetti a un fatto non riconducibile nello schema del rapporto matrimoniale per totale assenza di quella realtà fenomenica che costituisce la base naturalistica della fattispecie".
Cass., sent. n. 1680, 16 febbraio 1995 in tema di compravendita: "Nel caso in cui, con riferimento alla vendita di un bene in comunione, sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita a cui abbiano aderito, con valida manifestazione del loro consenso, solo alcuni comproprietari, il contratto deve ritenersi affetto non da relativa inefficacia (che possa essere fatta valere dal solo acquirente, a cui sia lasciata la diversa opzione di far valere il contratto relativamente alle quote dei comproprietari intervenuti validamente nel negozio), ma da inesistenza o invalidità, per la mancanza del consenso (o di un valido consenso) di una delle parti".
E a volte lo stesso legislatore fa riferimento alla inesistenza del contratto come nell'art. 111, R.D. 1165 del 28 aprile 1998 (Cass., sent. n. 9014, 11 settembre 1998). Il principio, quindi, affermato da questa sentenza apre un nuovo confronto tra locatori e conduttori, ma certamente costituisce una valida interpretazione del combinato disposto dall'art. 1, ultimo comma e dall'art. 13, legge 431/1998.